Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 182-decies
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (1)

I. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. (CCII)

II. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. (CCII)

III. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.  (CCII)

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(1) Articolo inserito dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118. La modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge, nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla medesima data.