Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1225 - pubb. 21/05/2008

Fallimento e pensione di invalidità

Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2008, n. 2939. Est. Petitti.


Fallimento – Beni non compresi nel fallimento – Pensione di invalidità.

Fallimento – Beni non compresi nel fallimento – Pensione di invalidità – Determinazione della quota non compresa nel fallimento – Giudizio discrezionale del giudice delegato – Limiti.

Fallimento – Beni non compresi nel fallimento – Provvedimento di determinazione della quota ex art. 46, n. 2 l. fall. – Contenuto decisorio – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità.



La pensione di invalidità è compresa nell'ambito di applicazione dell'art. 46, n. 2 legge fall. (beni non compresi nel fallimento entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia), in quanto ricollegabile alla riduzione della capacità lavorativa del beneficiario e, conseguentemente, alla riduzione della sua capacità reddituale.

In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 legge fall., e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti; tale valutazione, fondata su un prudente apprezzamento in fatto, può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione, ovvero nelle ristrette ipotesi della motivazione mancante o apparente.

Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, a norma dell’art. 46 legge fall., determina la quantità del salario percepito dal fallito da destinare alle esigenze di questo e della sua famiglia, incidendo sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. anche nel caso in cui il decreto abbia ad oggetto un trattamento pensionistico.



 omissis 

Fatto

Con sentenza in data 17-20 maggio 2000, il Tribunale di Terni dichiarava il fallimento della M. s.a.s. di S. C. &

C. e dello stesso C.S. nella sua qualità di socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della società. Con la stessa sentenza veniva disposto il vincolo di inisponibilità dei beni personali del C. e veniva in particolare avocata al fallimento la pensione di invalidità dallo stesso percepita dall'INPDAI, con attribuzione al C. del sussidio mensile di L. 2.200.000, successivamente maggiorato sino alla quota dei tre quarti dell'ammontare del trattamento pensionistico.

Il C. chiedeva un adeguamento dell'assegno mensile, ma la sua richiesta veniva rigettata dapprima dal Giudice delegato del Tribunale di Terni e, quindi, in sede di reclamo, ex art. 26 Legge fall., dal medesimo Tribunale con decreto depositato in data 18 luglio 2003.

Il Tribunale osservava che il reclamante riproponeva la tesi dell'applicabilità del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 506 del 2002, pronuncia con la quale la Corte, nel restringere l'area di impignorabilità sancita dalle norme in quel giudizio censurate, ha affermato che il rispetto del principio di solidarietà sociale cui si ispira l'art. 38 Cost., comma 2, deve essere contemperato, secondo criteri di ragionevolezza, con il diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie, non essendo il suddetto principio costituzionale tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità in linea di principio della pensione ma soltanto la impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, ferma restando la discrezionalità del legislatore di individuare in concreto l'ammontare della parte della pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

Il Tribunale rilevava quindi che l’art. 46 Legge fall., il quale contempla la discrezionalità del giudice delegato nella individuazione dei limiti entro i quali ogni somma percepita dal fallito, a titolo non solo di stipendi, pensioni e salari, ma anche a titolo di prestazione alimentare, eccezionalmente non sia compresa nel fallimento in quanto necessaria per il mantenimento suo e della famiglia, costituisce certamente esercizio della discrezionalità del legislatore, giustificata dalla specialità della materia. La valutazione rimessa al giudice delegato, del resto, osservava il Tribunale, va effettuata, secondo la giurisprudenza di legittimità, in termini di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori. Pertanto, tenuto conto del considerevole ammontare della parte di pensione già riconosciuta necessaria e quindi destinata, ex art. 46, n. 2, Legge fall. ai bisogni del C. e della sua famiglia (importo, peraltro, aumentato di recente), nonchè dei sussidi una tantum già in passato riconosciuti per spese mediche documentate, il Tribunale riteneva che non potessero essere compresse ulteriormente le esigenze della procedura concorsuale, incidenti anche su altri interessi costituzionalmente tutelati.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre C.S. sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, il Fallimento M.. Il C. ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 46 Legge fall., nonchè dell'art. 32 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2. Il Tribunale fallimentare, osserva il ricorrente, ha ritenuto di non fare applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 506 del 2002 di impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, e di pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. E tra i crediti qualificati, sottratti a detto regime di limitata pignorabilità, rientrano quelli inerenti al mantenimento e quelli connessi al regime tributario e comunque quegli altri crediti che costituiscono espressione di altri valori costituzionali. Il Tribunale ha ritenuto che la tutela costituzionale dei redditi previdenziali e assistenziali non sia estensibile all'esecuzione concorsuale, trovando in questa esclusivamente applicazione l’art., art. 46 legge fall., con conseguente prevalenza dell'interesse patrimoniale dei creditori rispetto alla qualificazione costituzionale del diritto alla salute, cui è preordinato il regime dei trattamenti di invalidità.

La pensione di invalidità, sostiene il ricorrente, non è infatti riconducibile ai normali trattamenti di quiescenza che, pur se correlati a principi previdenziali, sono ancorati alla nozione di retribuzione differita e in relazione ai quali la componente assistenziale non assume specifico rilievo. Il potere di valu-tazione del G.D. di cui all’art. 46 legge fall., pertanto, dovrebbe atteggiarsi diversamente in relazione a tali differenti trattamenti.

L'affermazione del Tribunale circa "la legittimazione del Giudice Delegato ad esercitare senza alcun limite, ed in specie, senza il limite fissato dalla Corte costituzionale quale parametro invalicabile di legittimità, un pieno potere discrezionale in ordine alla valutazione delle esigenze di vita del fallito, ha violato, con errata interpretazione dell’art. 46 legge fall., le norme di garanzia costituzionale sopra rubricate".

La sentenza n. 506 del 2002 della Corte costituzionale rappresenta infatti un punto di equilibrio fra l'interesse dell'assistito, avente diritto al trattamento assistenziale di invalidità, e quello della massa fallimentare, di rango certamente inferiore rispetto al primo; il potere discrezionale del Giudice delegato non resterebbe escluso, ma limitato nell'ambito del quinto della sola parte residua del cespite pensionistico attribuito all'invalido. Solo nell'ambito di tale frazione sarebbe quindi consentito al giudice delegato di procedere ad una valutazione ulteriore di quanto occorre per il fabbisogno di vita del fallito e della sua famiglia.

Il ricorrente chiede pertanto la cassazione dell'impugnato provvedimento e, in subordine, che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 legge fall. comma 2, in riferimento all'art. 32 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 1, nella parte in cui non limita il potere del Giudice Delegato di avocare alla massa fallimentare le pensioni di invalidità, senza il rispetto del limite indicato dalla citata giurisprudenza costituzionale.

La curatela del fallimento ha eccepito la inammissibilità del ricorso assumendo sia la non impugnabilità del provvedimento del Tribunale fallimentare emesso in sede di reclamo, perchè privo di carattere decisorio, non essendo configurabile un diritto del fallito alla riduzione della entità della pensione di invalidità acquisita all'attivo fallimentare, sia la tardività del ricorso stesso, sul presupposto della non applicabilità al procedimento de quo della sospensione feriale dei termini.

Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto alla prima, è sufficiente rilevare che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui "Il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, a norma della dell’art. 46 legge fall., determina la quantità del salario percepito dal fallito da destinare alle esigenze di questo e della sua famiglia, incidendo sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost." (Cass., n. 10736 del 1994; Cass., n. 13171 del 1999). E tale principio è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui il decreto ex art. 46 legge fall. avesse ad oggetto un trattamento pensionistico (Cass., n. 17839 del 2002).

Quanto alla seconda, deve rilevarsi che il procedimento all'esito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato non può essere assimilato a quelli per i quali il R.D. 30 gennaio 1941, n. 92, art. 92 e la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 prevedono una deroga al principio generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale; non si tratta, infatti, nè di una causa relativa alla dichiarazione e alla revoca del fallimento, nè di una causa riconducibile a quelle di opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. (v. da ultimo, Cass., n. 2329 del 2006). Ne consegue che il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto.

Il ricorso, peraltro, benchè ammissibile, è infondato.

L’art. 46 legge fall., comma 1, distingue chiaramente, nell'ambito dei beni e dei diritti non compresi nel fallimento, "i beni ed i diritti di natura strettamente personale" (n. 1), dagli "assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari", lasciati nella disponibilità del fallito "entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia" (n. 2). Le pensioni (come i proventi derivanti da attività di lavoro o ad essa comunque riconducibili) trovano, dunque, in via di principio, la loro regolamentazione in quest'ultima disposizione, nella quale, quindi, rientrano pure le pensioni di invalidità che assolvono una funzione reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale.

La giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass., n. 17839 del 2002) ha precisato che la disciplina dell'art. 46, n. 1 può coinvolgere, in casi di invalidità, protesi ed indennità di accompagnamento, aventi la funzione di reintegrare essenziali espressioni di vita menomate (Cass., n. 9268 del 1995), e che esso regola anche le somme liquidate, in conseguenza della lesione del diritto all'integrità fisica della persona, a titolo di danno biologico o di danno morale, in quanto in tal caso la pretesa risarcitoria ha carattere strettamente personale (Cass., n. 8022 del 2000 e Cass., n. 5539 del 1997). Ed ha chiarito che, per contro, devono essere annoverate nell'ipotesi prevista al n. 2 le somme liquidate in corrispettivo di quanto il danneggiato avrebbe potuto guadagnare, nel tempo, esplicando la propria normale attività di lavoro (Cass., n. 1210 del 1992); nonchè la pensione di invalidità, la cui finalità è quella di sopperire in via indennitaria alle diminuite capacità del soggetto di procurarsi mezzi di sostentamento mediante il lavoro (Cass., n. 9268 del 1995 cit.).

In questo contesto non vi è, dunque, ragione di escludere la pensione di invalidità dall'ambito di applicazione dell'art. 46, n. 2, in quanto essa è ricollegabile alla riduzione della capacità lavorativa del beneficiario e, conseguentemente, alla riduzione della sua capacità reddituale. La disposizione di cui all'art. 46, n. 2 - si è osservato nella citata sentenza n. 17839 del 2002 - "tende, infatti, a ripristinare la capacità lavorativa contributiva del soggetto sottoposto alla dichiarazione di fallimento e ad integrare la consistenza patrimoniale della massa fallimentare, mediante l'acquisizione alla procedura (anche) del trattamento indennitario allo stesso spettante per le menomazioni subite e ad essa comunque riconducibili".

In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito, ex art. 46 Legge fall., e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori - si è ulteriormente osservato, "il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti; tale valutazione, fondata su un prudente apprezzamento in fatto, può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione, ovvero nelle ristrette ipotesi della motivazione mancante o apparente" (Cass., n. 9391 del 2002, relativa ad una fattispecie in cui venivano in discussione arretrati di una pensione; Cass., n. 2765 del 2007).

La giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che "i limiti di pignorabilità posti dall'art. 545 c.p.c., commi 3 e 4, non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell’art. 46 legge fall., che affida al giudice il potere discrezionale di determinare la eventuale devoluzione al fallito, e la conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione" (Cass., n. 4740 del 1999; Cass., n. 971 del 1995).

Le indicate disposizioni del codice di procedura civile, infatti, sono applicabili unicamente ai procedimenti esecutivi individuali e non sono estensibili all'esecuzione concorsuale, nella quale prevalgono e trovano applicazione le norme speciali della legge fallimentare, ed in particolare quella citata di cui all'art. 46, n. 2, rimanendo affidata al prudente e discrezionale apprezzamento degli organi fallimentari (giudice delegato ed eventualmente tribunale fallimentare) la determinazione della quota di assegni, pensioni, stipendi, salari non acquisibile all'attivo fallimentare perchè necessaria per il mantenimento del fallito e della sua famiglia (Cass., n. 4840 del 1993; Cass., n. 16916 del 2003).

Il provvedimento impugnato a questi principi si è attenuto, ritenendo, da un lato, che anche la pensione di invalidità rientri nell'ambito di applicabilità dell’art. 46 legge fall., n. 2, ed escludendo, dall'altro, la possibilità di applicare direttamente in ambito concorsuale l'art. 545 cod. proc. civ..

Nè le conclusioni alle quali è pervenuto il provvedimento impugnato possono indurre a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 46 legge fall., n. 2, in riferimento all'art. 32 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 1. In proposito, giova rilevare che, con la sentenza n. 506 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128 nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS e non prevede, invece, l'impignorabilità - con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati - della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita e conseguentemente la pignorabilità della residua parte a norma dell'art. 545 cod. proc. civ., nei limiti del quinto della stessa.

Analoga pronuncia la Corte ha adottato, L. 11 marzo 1953, n. 87, ex art. 27 riguardo al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, e art. 2, comma 1, e quindi alle pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo D.P.R., art. 1.

Con tale pronuncia, la Corte ha quindi ritenuto illegittima la normativa che stabiliva l'impignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS e dalle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di alcuni crediti qualificati, laddove l’art. 46 legge fall., n. 2, consentiva invece l'acquisizione all'attivo anche della parte delle pensioni (oltre che dei salari e degli stipendi e di che il fallito guadagna con la sua attività) non finalizzata al mantenimento del fallito e della sua famiglia. A ben vedere, quindi, deve escludersi che per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale si sia venuto a creare un sistema squilibrato a danno del fallito, giacchè lo squilibrio che la Corte ha rimosso con la declaratoria di illegittimità costituzionale delle ricordate norme, era proprio quello derivante dalla prevista impignorabilità delle pensioni, se non per i crediti qualificati. Il fatto che la Corte, nel rimuovere tale squilibrio, abbia fatto ricorso al criterio previsto dall'art. 545 cod. proc. civ. per i salari e gli stipendi non comporta che il diverso criterio stabilito dalla legge fallimentare sia per ciò solo automaticamente illegittimo e lesivo degli evocati parametri. Al contrario, ove si tenga conto della diversa natura della procedura esecutiva e di quella concorsuale e della possibilità, nell'ambito della procedura esecutiva, del concorso di più creditori individuali, la soluzione derivante dall'applicazione dell'art. 545 cod. proc. civ. non può ritenersi di per se più vantaggiosa, posto che, in caso di simultaneo concorso di più cause tra quelle previste dal medesimo articolo, comporta la possibilità di estendere il pignoramento fino alla metà delle somme stesse (art. 545 c.p.c., comma 5). Si è dunque in presenza di sistemi differenziati in ragione della natura della procedura nell'ambito della quale vengano in rilievo le somme percepite dal debitore a titolo di pensione, e la diversità delle procedure giustifica la diversità di criteri di acquisizione alle ragioni dei creditori di parte di dette somme.

Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto che l’art. 46 legge fall., laddove contempla la discrezionalità del giudice delegato nell'individuazione dei limiti entro i quali ogni somma percepita dal fallito, anche a titolo di assegni aventi carattere alimentare, eccezionalmente non sia compresa nel fallimento in quanto necessaria per il mantenimento suo e della sua famiglia, costituisce certamente esercizio della discrezionalità del legislatore giustificata dalla specialità della materia. E se tale discrezionalità può ritenersi esercitata in modo non irragionevole, viene meno il dubbio circa la compatibilità tra l’art. 46, n. 2, legge fall. citato, in particolare ove si riferisce anche alla pensione di invalidità, e il precetto di cui all'art. 38 Cost., comma 2. Da qui, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, in via subordinata, dal ricorrente.

Attiene poi al giudizio di merito la ricostruzione della situazione di fatto sulla base della quale va determinata la misura della pensione da sottrarre alle ragioni dei creditori (Cass., n. 2719 del 2007). E, in proposito, si deve solo rilevare che le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato con riferimento sia alla percentuale della pensione sottratta al fallimento, sia alla disposta erogazione di somme aggiuntive in relazione a giustificate e comprovate spese mediche, non hanno formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato ala pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008


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