Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12681 - pubb. 20/05/2015

Rito Fornero: risolto il problema della incompatibilità tra giudice della prima fase e giudice della opposizione

Corte Costituzionale, 13 Maggio 2015, n. 78. Est. Morelli.


Rito cd. Fornero – Procedimento di cui all’art. 1, commi 48 e segg. legge n. 92 del 2012 – Identità tra giudice della prima fase e giudice della fase di opposizione – Nullità della sentenza – Esclusione – Incostituzionalità – Esclusione (Legge 92 del 2012)



Il fatto che entrambe le fasi dell’unico grado del giudizio di cui all’art. 1 commi 48 e ss l. 92/2012 possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa (La Consulta dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita- , sollevata, dal Tribunale ordinario di Milano). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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