Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13965 - pubb. 07/09/2015

Facoltà del creditore detentore del pegno irregolare di soddisfarsi direttamente sulla cosa

Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2008, n. 2456. Est. Salvato.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pegno irregolare - Soddisfacimento del creditore pignoratizio - Modalità - Sottoposizione a concorso - Esclusione - Fondamento

Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - - Pegno rotativo - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Validità - Effetti - Nuova e distinta garanzia - Esclusione - Conseguenze - Computo dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare - Riferimento alla data della stipulazione del patto



La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 - 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione. (massima ufficiale)

Il patto di rotatività del pegno si attua mediante una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità di sostituzione sia prevista espressamente, e purchè il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito; ne consegue, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, che la continuità dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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