Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26989 - pubb. 11/01/2021

Piano di riparto e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. II, 11 Dicembre 1971, n. 3600. Pres. Rossi. Est. Renda.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Impugnabilità in Cassazione -  Condizioni



Sono impugnabili per Cassazione, a norma dell'art 111 cost, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili dalle leggi ordinarie, ma anche i provvedimenti contro i quali non sia dato alcun altro rimedio, legittimamente emessi sotto Forma di ordinanza o di decreto, purché si tratti di provvedimenti decisori idonei a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale. Pertanto, e impugnabile per Cassazione, in quanto incide sostanzialmente su un diritto soggettivo, qual e quello al privilegio, il decreto con il quale il tribunale fallimentare, pronunciando sul reclamo proposto da un creditore a norma dell'art 26 legge fallimentare contro il decreto del giudice delegato ex art 110, ultimo comma stessa legge, dichiari la inapplicabilità dell'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153 - con il quale, a modificazione dell'ordine precedente, i crediti per contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti vengono collocati al primo posto nell'ordine dei privilegi immobiliari e si stabilisce che tale modificazione si applica non solo ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, ma anche a quelli il cui privilegio fosse già stato fatto valere purché la procedura fosse ancora in corso - allorché sia già intervenuto il decreto di attribuzione parziale dell'attivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato