Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30187 - pubb. 14/11/2023

Concordato fallimentare: quando opera la limitazione di responsabilità dell’assuntore

Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2023, n. 31107. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Concordato fallimentare - Assuntore - Impegni limitati a determinati creditori - Preclusione processuale - Distinzione fra creditori chirografari e non - Stato passivo esecutivo



La previsione del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 124 della legge fallimentare, in forza del quale il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, pone una preclusione processuale, senza distinzione fra creditori chirografari e non, destinata ad operare a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo, né confligge con il precetto dettato dal precedente terzo comma della medesima disposizione.


L'art. 124, comma 4, l.fall., interpretato secondo ragionevolezza costituzionale, impone, infatti, di ritenere che l'iniziativa del terzo, dovendo necessariamente - e dunque almeno - comprendere l'impegno dello stesso nei confronti (oltre che dei creditori che, al momento della sua formulazione, hanno proposto opposizione allo stato passivo e a quelli che hanno proposto domanda tardiva, anche) dei "creditori ammessi al passivo" (in via tempestiva), presuppone, evidentemente, che la limitazione di responsabilità si applichi solo al caso in cui la proposta di concordato sia formulata dopo la pronuncia del decreto di esecutività e la scadenza del termine previsto dall'art. 101, comma 1, l.fall. Diversamente opinando, l'interesse alla rapida definizione della procedura attraverso il concordato non parrebbe adeguatamente bilanciato con il diritto dei creditori (tempestivi, tardivi nei relativi termini e opponenti allo stato passivo) a soddisfarsi, in ossequio all'art. 2740 c.c., sul patrimonio del proprio debitore così come acquisito all'attivo del fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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