Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30193 - pubb. 28/11/2023

Domanda super tardiva, verifica dell’imputabilità del ritardo e onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2023, n. 30846. Pres. Cristiano. Est. Di Marzio.


Fallimento – Ammissione al passivo – Domanda supertardiva – Verifica dell’imputabilità del ritardo



Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, fermo restando che il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore ha avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso. (Cass. 19 marzo 2012, n.4310; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21316; Cass. 13 novembre 2015, n. 23302).


Ciò che è dirimente, dunque, ai fini della verifica dell’imputabilità del ritardo, è che colui che si insinua al passivo oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 101 l. fall. abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall’invio della comunicazione di cui all’art. 92 l. fall. (Cass. 8 luglio 2022, n. 21760).


Detta conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, evidente essendo che la dichiarazione di fallimento comporta l’acquisizione del bene alla massa fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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