Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31126 - pubb. 27/04/2024

Nella liquidazione coatta amministrativa i pagamenti di tutti i crediti prededucibili devono essere autorizzati

Appello Catania, 24 Gennaio 2024. Pres., est. Balsamo.


Liquidazione coatta amministrativa – Accertamento dei crediti – Crediti prededucibili



Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un’unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell’art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l’esclusione dall’accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell’art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 L. Fall.” (così Cass., sez. I, 13 agosto 2015, n. 16844 e v. anche Cass., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 339; Cass., sez. lav. 11 maggio 2004, n. 8924 e Cass., sez. III, 15 giugno 2018, n. 15765 non massimata). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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