Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10183 - pubb. 17/03/2014

Contratti di locazione: salta la disciplina per i negozi non registrati

Corte Costituzionale, 14 Marzo 2014, n. 50. Est. Grossi.


Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla (tardiva) registrazione - Determinazione della durata legale in quattro anni (con rinnovo automatico alla scadenza) e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento annuale agli indici ISTAT), in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti illegittimità costituzionale - Eccesso di delega - sussiste (D.lgs. 23/2011, art. 3, commi 8,9).



E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) nella parte in cui prevede un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l’estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati. Emerge con evidenza che la disciplina oggetto di censura – sotto numerosi profili “rivoluzionaria” sul piano del sistema civilistico vigente – si presenti del tutto priva di “copertura” da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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