il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12596 - pubb. 11/05/2015

L'atto istitutivo di trust avente ad oggetto immobili è soggetto all'imposta fissa di registro

Commissione tributaria regionale Milano, 19 Gennaio 2015. Pres., est. Chindemi.


Trust - Beneficiari quali titolari di aspettativa giuridica - Trasferimento di ricchezza a favore di terzi al momento dell'atto istitutivo del trust - Esclusione - Presupposto impositivo costituito dal completamento dell'attività del trustee con l'effettivo trasferimento dei beni - Oggetto dell'imposizione - Incremento di ricchezza



Non è tassabile in misura proporzionale il trust nel quale i beneficiari siano titolari esclusivamente di un'aspettativa giuridica, in quanto il presupposto impositivo deve ritenersi integrato solo all'atto del completamento dell'attività del trustee con il trasferimento dei beni. L'oggetto della tassazione deve, infatti, consistere in un trasferimento di ricchezza a favore di un soggetto terzo e l'oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione e quindi di trust è costituito dall'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione ossia dal suo effettivo arricchimento, con esclusione della tassabilità di quello solo futuro ed eventuale e ciò anche nell'ipotesi in cui il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva in quanto, anche in questo caso, i beneficiari sono titolari di una posizione giuridica che comunque non consente loro, al momento dell'istituzione del trust, di ottenere i beni, così che in capo ad essi non si realizza alcun arricchimento tassabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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