Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13228 - pubb. 31/08/2015

Incostituzionali i blocchi stipendiali nel pubblico impiego: violato l’art. 39 Cost.

Corte Costituzionale, 23 Luglio 2015, n. 178. Est. Sciarra.


Trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici anche di qualifiche dirigenziali ivi compreso il trattamento accessorio - Previsione che lo stesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non superi in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal c. 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio fatto salvo quanto previsto dal c. 17, secondo periodo, e dall'art. 8, c.14 - Previsione che, a decorrere dal 1° - 1- 2011 e fino al 31- 12- 2014 l'ammontare complessivo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Previsione che a decorrere al 1° -1- 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. - Previsione della proroga fino al 31- 12- 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalle disposizioni medesime



Va dichiarata l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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