Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13494 - pubb. 14/10/2015

Condotta antisindacale, proselitismo, volantinaggio, diritto di affissione ed uso della posta elettronica aziendale

Tribunale Asti, 29 Settembre 2015. Est. Ivana Lo Bello.


Art. 28 Statuto Lavoratori – Condotta antisindacale – Proselitismo – Volantinaggio – Diritto di affissione – Posta elettronica aziendale – Esclusione



La rivisitazione in chiave evolutiva del volantinaggio tramite posta elettronica non può prescindere dalla disciplina normativa, prima fra tutte dall'art. 26 Statuto dei lavoratori e dei suoi limiti.

Il proselitismo consiste in una attività di convinzione svolta sul luogo di lavoro attraverso strumenti comunicativi, tuttavia non è ammissibile l'equiparazione del volantinaggio tradizionale con quello telematico.

La rete aziendale di posta elettronica è uno spazio appositamente creato dall'istituto di credito e destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa e non può avere un impiego diverso.

Non può essere svolta l'attività di proselitismo avvalendosi della rete aziendale di posta elettronica, essendo tale sistema uno spazio chiuso ed accessibile solo per ragioni di servizio, che non può essere assimilato ad altri spazi aziendali aperti e utilizzabili dai lavoratori anche per finalità non direttamente riconducibili allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La diffusione tramite la rete informatica deve in ogni caso essere sottoposta al controllo del datore di lavoro che è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti tecnici necessari a garantire la protezione e la sicurezza dei dati e della privacy. (Massimiliano Elia, Luca Fazzini) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Massimiliano Elia e Luca Fazzini


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