Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16207 - pubb. 18/11/2016

Iscrizione ipotecaria tributaria e giurisdizione

Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Ottobre 2016, n. 20416. Est. Chindemi.


Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602 del 1973 – Richiesta di cancellazione – Giurisdizione – Domande risarcitoria – Giurisdizione



L’articolo 19, lettera e) bis, del decreto legislativo numero 546/92 include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. Sez. U, 5 marzo 2009, n. 5286). Invece la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, (cfr Cass.Sez. U, Ordinanza n. 15593 de/ 09/07/2014 Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013). Anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale