Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16208 - pubb. 18/11/2016

Principio di causalità in materia di spese processuali, per vittoria solo parziale dell’attore

Cassazione civile, sez. III, 19 Ottobre 2016, n. 21069. Est. Frasca.


Domanda giudiziale – Accoglimento solo parziale della domanda – Regolamentazione delle spese di lite



Poiché, quando una domanda viene accolta anche parzialmente, la statuizione sulle spese deve tenere conto che la parte attrice è comunque parzialmente vittoriosa e che, dunque, sulla base del principio di causalità, che regola in generale l’onere di sopportare le spese, l’avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte, il regolamento delle spese può avvenire o con il dare rilievo alla causazione del giudizio sic et simpliciter, senza dare rilievo alcuno al fatto della soltanto parziale fondatezza della domanda, o, dando rilievo, con scelta rimessa al giudice, all’art. 92, secondo comma c.p.c., cioè con una totale o parziale compensazione. Non è possibile, invece, la condanna della parte attrice al pagamento anche parziale delle spese sostenute dal convenuto. Tanto nella situazione di pluralità di domande, quanto nella situazione di un’unica domanda parzialmente accolta, la regolazione delle spese deve avvenire applicando l’art. 92, secondo comma, c.p.c. e, dunque, potendo farsi luogo ad una compensazione totale o parziale delle spese, ma sempre considerando il dato preliminare della causazione del processo, il quale dev’essere considerato con riguardo a ciascuna domanda giudiziale proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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