Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16630 - pubb. 01/02/2017

Produzione di documenti tardivi in Appello e nullità notifica

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 30 Dicembre 2016, n. 27474. Est. De Masi.


Nuovi documenti – Produzione in appello – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Irrilevante

Notificazione – Nullità – Sanatoria per raggiungimento dello scopo



L’art. 58, comma 2, del codice tributario, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d'appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando l'eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito" (Cass. n. 7157/2016; n. 384/2016; n. 5057/2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale