Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24190 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bari, 06 Luglio 2020. .


Contratto di gestione patrimoniale – Il benchmark definito in termini di tasso è incompatibile con un basso profilo di rischio



L’indicazione di obiettivi di rendimento assoluto, quale espressa da un benchmark definito in termini di tasso, è tipica delle gestioni patrimoniali cosiddette “flessibili” o “total return”, nelle quali l’investitore, con l’obiettivo di realizzare un extra rendimento rispetto ai tassi monetari, punta ad una crescita regolare del capitale nello specifico orizzonte temporale prescelto, indipendentemente dalla crescita dei mercati finanziari, e perciò affida al gestore il compito di selezionare le classi di investimento e gli strumenti finanziari su cui investire, consentendogli di cogliere le opportunità offerte dal mercato nel momento e nel comparto in cui si manifestano, al fine di conseguire la massimizzazione del rendimento per un dato livello di rischio.

Un benchmark come quello in esame non può certo rappresentare il parametro di riferimento di una gestione con un profilo di rischio basso, essendo impossibile reperire strumenti con basso livello di rischio e rendite certe, aventi anche performance superiori di due punti percentuali a quelle degli strumenti che tipicamente hanno tali caratteristiche di rischio e rendimento.

L’indicazione di un parametro di riferimento (cd. “benchmark”) non costituisce promessa di risultato e non può essere ritenuta indicativa di un rendimento minimo della gestione stessa, rappresentando unicamente un criterio di azione da perseguire, secondo criteri di diligenza professionale, in un lasso temporale coerente con la tipologia di investimento prescelta. (Lorenzo Del Giudice) (riproduzione riservata)