Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 498 - pubb. 01/01/2007

Azione cautelare di responsabilità ed autorizzazione dell'assemblea

Tribunale Biella, 19 Maggio 2006. Est. Eleonora Reggiani.


Responsabilità degli amministratori di società – Ricorso per sequestro conservativo – Delibera dell’assemblea o del collegio sindacale – Presupposti – Necessità.



La legittimazione processuale del legale rappresentante della società a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori necessita, a’ sensi dell’art. 2393, 1° comma cod. civ., del presupposto indispensabile costituito dalla deliberazione assembleare o dalla deliberazione del collegio sindacale che approva la promozione dell’azione. In mancanza di tale presupposto, deve ritenersi improponibile anche il ricorso in sede cautelare volto ad ottenere il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore a garanzia della promuovenda azione risarcitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


N. 1056/06 R.G.

omissis

- letto il ricorso depositato dalla A. s.r.l., con cui è stato chiesto il sequestro conservativo inaudita altera parte di tutti i beni di qualsivoglia natura e di tutti i crediti di M. fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00 o fino a quell’importo che il giudice riterrà congruo.

- letto il provvedimento di designazione di questo giudice per la trattazione del procedimento in data 03.05.06 e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 669 sexies c.p.c.;

- sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 18.05.06;

- letti gli atti e i documenti di causa

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il presente ricorso risulta proposto ante causam al fine di conservare il patrimonio del resistente nell’attesa della definizione di un’azione di risarcimento danni, che la ricorrente ha intenzione di promuovere.

Tale azione deve essere senza dubbio qualificata come azione sociale di responsabilità ex art. 2392 c.c.

A fondamento della domanda cautelare è infatti allegata l’illegittima assunzione da parte del resistente, quando era amministratore, di garanzie in nome e per conto della società, che in base all’oggetto sociale non potevano essere assunte (capo G del ricorso ex art. 671 c.p.c.).

È pertanto evidente che costituisce titolo della prospettata domanda risarcitoria l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministratore (v. peraltro p. 4 del ricorso ex art. 671 c.p.c.).

Com’è noto ai sensi dell’art. 2393 comma 1 c.c. “L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione”.

Si deve aggiungere che la l. 262/05, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha introdotto nell’art. cit. il comma 3, il quale prevede che “L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ”.

Nel caso di specie non vi è né allegazione né prova dell’esistenza di tali deliberazioni.

La giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che il giudice innanzi al quale è stata proposta un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2393 cod. civ. deve verificare anche d'ufficio la sussistenza della deliberazione assembleare che, a norma del primo comma della menzionata disposizione, tale azione approva. La verifica deve essere svolta in via preliminare, costituendo quella deliberazione un presupposto (ancorché suscettibile di successiva regolarizzazione) che attiene alla legittimazione di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessa efficacia della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l'azione di responsabilità è stata esercitata (Così Cass. 11.11.96 n. 9849; v. anche Cass. 26.08.04 n. 16999).

Il legale rappresentante, per il cui tramite comunque l'ente sta in giudizio non ha, nel caso di azione sociale di responsabilità, una legittimazione processuale autosufficiente, riposando viceversa tale legittimazione unicamente sul deliberato dei soci, non diversamente da quel che accade per il legale rappresentante di un ente pubblico, il quale abbisogni di un apposto conferimento di poteri da parte del competente organo amministrativo per poter agire in giudizio in nome e per conto dell'ente medesimo.

In questi casi la legittimazione processuale del legale rappresentante della società necessita, insomma, di un indispensabile presupposto, costituito dalla suaccennata deliberazione assembleare, che ha dunque la funzione di un elemento integratore di detta legittimazione processuale.

Tale soluzione interpretativa deve ovviamente essere estesa, stante l’identità della funzione,  anche alla deliberazione sindacale di cui all’art. 2393 comma 3 c.c. (v. supra).

E la verifica della proponibilità della domanda, cui la misura accede, deve senza dubbio compiersi anche in sede di tutela cautelare.

Si consideri che il sequestro conservativo ha la funzione di assicurare la destinazione della cosa assoggettata al sequestro al soddisfacimento – per mezzo dell’espropriazione forzata – del credito che il sequestrante farà valere nella successiva fase di merito.

Nel caso di specie è chiesta la conservazione del patrimonio dell’obbligato a tutela di un credito che la società può azionare solo se vi è una delibera assembleare (o sindacale), che l’autorizzi.

Mancando tale delibera, il ricorso deve pertanto ritenersi improponibile, perché manca il necessario presupposto che conferisce alla società ricorrente la legittimazione ad agire per la tutela del credito in questa sede vantato.

Non appare fondata l’osservazione di parte ricorrente, secondo la quale il provvedimento cautelare potrebbe essere ottenuto anche senza la preventiva deliberazione assembleare (o sindacale), prevista dall’art. 2393 c.c., tenuto conto che il giudice adito deve verificare al momento dell’adozione della cautela la legittimazione a far valere il credito oggetto di tutela.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di procedura, tenuto conto della particolarità in diritto delle questioni affrontate.

P.Q.M.

dichiara improponibile il ricorso per i motivi supra evidenziati;

compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Biella, 19.05.06