Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5562 - pubb. 17/06/2011

Illegittimo utilizzo di bancomat da parte di terzi successivo alla comunicazione del furto

ABF Milano, 16 Febbraio 2010, n. 50. Est. Antonella Sciarrone Alibrandi.


Bancomat - Comunicazione della sottrazione alla banca - Successivo uso illegittimo da parte di terzi - Clausola contrattuale - Responsabilità della banca - Sussistenza - Negligente custodia del PIN - Concorso del cliente - Esclusione.



La banca risponde integralmente dei danni subiti dal titolare del bancomat per l’utilizzo di questo illegittimamente compiuto da terzi dopo che il cliente aveva comunicato alla banca il furto della tessera, non rilevando la negligente custodia del PIN da parte del titolare della carta, poiché il contratto prevede che «la segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla banca dal giorno in cui l’agenzia presso cui è in essere il rapporto … riceva notizia dello smarrimento direttamente dal cliente». (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


La negligenza del cliente è ritenuta provata in quanto due utilizzi illegittimi sono avvenuti nell’immediatezza del furto, prima della comunicazione di questo; dei danni subiti per tali utilizzi la banca non è stata ritenuta responsabile, in forza di altra clausola contrattuale, così concepita: «in caso di … sottrazione … il cliente è responsabile per le perdite da eventuali prelievi fraudolenti - entro il limite di … , fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino al momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di … sottrazione».


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