Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30453 - pubb. 18/01/2024
Interpretazione della locuzione 'ogni altro debito prededucibile' di cui all’art. 113 l.f. e incapienza delle spese specifiche relative all’immobile liquidato
Tribunale Milano, 23 Novembre 2023. Est. Rossetti.
Fallimento – Accantonamenti – Interpretazione della locuzione “ogni altro debito prededucibile” – Incapienza delle spese specifiche relative all’immobile – Conseguenze
Poiché la disciplina degli accantonamenti deve seguire le medesime regole relative alle modalità di riparto previste dall’art. 111 e ss l. fall., la locuzione “ogni altro debito prededucibile” contenuta nel comma secondo dell’art. 113 l.f. deve essere considerata come riferita alle sole prededuzioni (spese generali e specifiche) che potenzialmente potrebbero gravare sulla massa attiva del cui riparto si tratta e che non possono essere quantificate e distribuite al momento del riparto.
Pertanto, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, non vi dovesse essere attivo derivante dalla vendita dell’immobile in relazione al quale il creditore vanta un credito prededucibile e specifico, le relative somme non possono gravare sulla massa a titolo di spese di carattere generale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Quota di spese generali imputabili a ciascun bene
- ∙ Conflitto fra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione
- ∙ Spese condominiali
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