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Saturday 28 March 2020
Fattibilità del piano e convenienza della proposta: il giudizio del tribunale.
Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Convenienza della proposta – Giudizio di fattibilità del tribunale – Sindacato giudiziale della fattibilità economica – Ammissibilità – Limiti.
La valutazione di realizzabilità economica del piano concordatario rientra a pieno titolo nell'ambito di valutazione del tribunale in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano medesimo e della proposta di concordato.
Nel giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il tribunale è quindi tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta.
(Fattispecie in cui la S.C. ha respinto il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamentava che la valutazione della consistenza dei fondi rischi attiene alla fattibilità economica del concordato e come tale non sia giudizialmente sindacabile. Il tribunale aveva revocato l’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. approfondendo tra l’altro la questione della capienza del fondo rischi appostato nel piano, ritenendoli insufficienti ai fini dello scrutinio della complessiva realizzabilità del piano). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 13 March 2020, n. 7158.
Wednesday 01 April 2020
L’esercizio di attività commerciale non prevalente esclude la fallibilità dell’impresa agricola.
Fallimento – Impresa agricola – Esercizio di attività commerciale non prevalente – Esclusione.
L’esercizio di attività imprenditoriale di tipo agricolo non impedisce il contemporaneo esercizio di attività commerciale, dovendosi, in tale caso, effettuare un giudizio di prevalenza per comprendere quale sia la disciplina applicabile all’imprenditore; invero, l’imprenditore agricolo può svolgere anche attività di commercio dei propri prodotti e di prodotti acquistati da terzi - purché in misura non prevalente rispetto alle attività di cui al citato art. 2135 c.c. – senza perdere la propria natura di imprenditore agricolo e, dunque, rimanendo estraneo alla disciplina del fallimento (sulla applicazione del criterio di prevalenza ai fini dell’assoggettamento al fallimento cfr. da ultimo, Cass. I sez. 22.2.2019 n.5342).
Con la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., ai fini della configurabilità del carattere agricolo dell’impresa, lo sfruttamento del fondo è solo un’eventualità, atteso che il necessario collegamento funzionale con il fondo è stato sostituito dalla mera "possibilità" di una utilizzazione dello stesso; è peraltro irrilevante la circostanza che la debitrice sia mera affittuaria dei terreni su cui insistono gli immobili aziendali.
Il carattere intensivo dell'allevamento in batteria di pollame non nuoce alla qualificazione dell’attività come agricola, essendo la stessa legata solo alla cura di un ciclo biologico della vita dell'animale o anche di una fase del ciclo stesso, a prescindere dalla quantità di animali allevati e rilevando la vendita delle uova come attività connessa ex art. 2135 c.c. conseguente all’allevamento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 25 February 2020.
Wednesday 16 October 2019
Spese di giustizia: onorari e indennità direttamente anticipati dall’erario.
Spese di giustizia - Onorari e le indennità - Anticipati dall’erario.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 01 October 2019, n. 217.
Friday 25 January 2019
Fallimento: domande del lavoratore e discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare.
Tribunale ordinario e foro fallimentare – Domande di accertamento e costitutive – Domande di condanna al pagamento somme – Discrimen e riparto di competenza – Improcedibilità ex art. 52 L.F..
Con specifico riguardo alle controversie di lavoro, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, per le domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le domande di pagamento di somme di danaro - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass. 13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997) e - nel caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria - la temporanea carenza di giurisdizione del giudice del lavoro e la conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinnanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.
Anche le domande di mero accertamento e costitutive, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare.
Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. la recentissima Cass. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16; Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza, 10 January 2019.
Thursday 14 February 2019
Insinuazione al passivo: omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di “causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell’intero ricorso - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi"). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 09 January 2019, n. 278.
Thursday 31 January 2019
Natura eccezionale della norma di cui all’art. 110 comma 1, penultimo periodo, l.fall.. Principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento.
Fallimento – Riparto parziale – Reclamo – Rigetto.
La disposizione di cui al novellato art. 110 comma 1, penultimo periodo l.fall. si applica unicamente ai crediti esclusi dal passivo fallimentare e oggetto di giudizio ex art. 98 l.fall. (di primo grado). Ne va dunque esclusa l’applicazione in via analogica per il caso di pendenza di giudizio in Cassazione ex art. 99 l.fall., atteso il carattere eccezionale di tale norma rispetto al principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento. (Mario Pecoraro) (riproduzione riservata)
Tribunale Civitavecchia, 08 January 2019.
Friday 15 February 2019
Comodato immobiliare a tempo determinato e fallimento del comodante.
Contratto di comodato a tempo determinato – Fallimento del comodante – Obbligo di restituzione del bene a favore della curatela.
In tema di comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l'obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 31 October 2018, n. 27938.
Wednesday 26 September 2018
Tassa automobilistica regionale e privilegio generale ai sensi dell’art. 2752 cod. civ..
Privilegio generale sui mobili – Art. 2752 cod. civ. – Tributi degli enti locali – Sono compresi anche i tributi regionali – Tassa automobilistica (c.d. bollo auto).
L’art. 2952, comma 3, cod. civ. che riconosce il privilegio generale sui beni mobili ai crediti per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale si applica ai tributi di tutti gli enti locali, comprese le regioni (nella specie, il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo ha riconosciuto il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2952 cod. civ. al credito della Regione per la tassa automobilistica).
Tribunale Vicenza, 12 September 2018.
Friday 07 September 2018
Intervento ex art. 41 tub. del curatore nell’esecuzione immobiliare pendente nei confronti del fallito e proseguita dal creditore fondiario.
Esecuzione immobiliare proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell’esecutato – Intervento del curatore – Prosecuzione delle vendite secondo il c.p.c. – Procedimento ordinario di riparto in sede fallimentare – Esclusione tra le spese liquidabile ex art. 2770 c.c. delle spese del curatore fallimentare
Esecuzione immobiliare proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell’esecutato – Intervento del curatore – Prosecuzione delle vendite secondo il c.p.c. – Procedimento ordinario di riparto in sede fallimentare
Esecuzione immobiliare – Proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell’esecutato – Intervento del curatore – Prosecuzione delle vendite secondo il c.p.c. – Ammissibilità della liquidazione e assegnazione provvisoria delle spese di cui all'art.2770 c.c.
Esecuzione immobiliare – Proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell’esecutato – Intervento del curatore – Prosecuzione delle vendite secondo il c.p.c. – Ammissibilità della liquidazione e assegnazione provvisoria delle spese di cui all’art.2770 c.c..
In sede esecutiva l’assegnazione al fondiario delle somme ricavate dalla vendita sconta unicamente l’anteposizione dei crediti per atti conservativi o di espropriazione di cui all’art.2770 c.c., quali sono le spese di giustizia strumentali all'espropriazione forzata immobiliare. Le spese sostenute dalla curatela in funzione della procedura fallimentare, nell’interesse generale dei creditori, senz’altro prededucibili in sede concorsuale, non lo sono in sede esecutiva in quanto non strettamente pertinenti all’esecuzione forzata di cui si tratta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Quando il Curatore interviene nell’esecuzione immobiliare pendente nei confronti del fallito e proseguita dal creditore fondiario, a mente dell’art.41 II co. TUB, il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a proseguire la vendita secondo le norme del c.p.c. e ad assegnare il ricavato al Fallimento non potendo derogarsi per l’effettuazione del riparto alla disciplina in materia d'accertamento del passivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Al Giudice dell'esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare ma può procedere all’assegnazione provvisoria delle spese di natura prededucibile e rango privilegiato ex art. 2770 c.c. strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura, quali i compensi dell’esperto stimatore, del custode e del delegato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
È legittimo che i costi vivi della procedura esecutiva immobiliare siano liquidati dal giudice dell’esecuzione e al fallimento siano attribuite tutte le liquidità recuperate al netto delle spese necessarie per la loro realizzazione sia perché per regola generale ciascun giudice liquida il compenso degli ausiliari che nomina, sia per similitudine all’istituto di cui all’art.42 l.f. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 03 September 2018.
Friday 28 September 2018
È revocabile l’alienazione dell’immobile alla badante in cambio di assistenza.
Azione revocatoria ordinaria – Alienazione della nuda proprietà di immobile alla badante – In cambio dell’obbligo di assistenza – Natura onerosa – Sussiste – Scientia damni – Sussiste.
Ove l’acquirente acquisti non gratuitamente e all’esito della instaurazione di un rapporto fiduciario, rendendo inverosimile il fatto di non essere a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, deve ritenersi fondata l’azione revocatoria dell’alienazione.
[Nella fattispecie, la debitrice aveva trasferito alla propria badante la nuda proprietà dell’unico immobile di sua proprietà, in cambio dell’impegno dell’acquirente a prestarle assistenza per gli anni a venire. La Corte ha ravvisato l’assenza dello spirito di liberalità in relazione all’obbligo di assistenza morale e materiale assunto dall’acquirente; e, in considerazione del fatto che tale attività costituiva la prosecuzione dell’assistenza prestata già in passato, ha dedotto che quest’ultima non potesse non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 20 July 2018, n. 19449.
Wednesday 19 September 2018
Compenso professionale del sindaco della società fallita ed eccezione di inadempimento.
Opposizione stato passivo – Eccezione di inadempimento – Professionista inadempiente – Responsabilità sindaco società fallita – Esclusione per intero del credito per compenso – Ammissione.
Il credito per compenso professionale del sindaco della società fallita può essere interamente escluso dallo stato passivo, potendo la curatela opporre l'eccezione di inadempimento allorquando emerga che il professionista abbia violato i doveri imposti dalla legge ai componenti del collegio sindacale. (Nel caso di specie il Tribunale in composizione collegiale, pronunciandosi in sede di opposizione allo stato passivo proposta da un componente del collegio sindacale della società fallita – il quale lamentava l'esclusione del credito vantato a titolo di compenso professionale – ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dalla curatela e confermata dal giudice delegato di opporre l'eccezione di inadempimento nei confronti del professionista, essendo emersa dagli atti allegati in giudizio ed in particolare dalla relazione ex art. 33 l.f., una grave violazione - che ha avuto efficacia deterministica rispetto al dissesto della società fallita - da parte del collegio sindacale degli obblighi di allerta imposti dalla legge). (Curzio Fossati) (riproduzione riservata)
Tribunale Como, 17 July 2018.
Thursday 12 July 2018
Anche il concordato preventivo liquidatorio può essere risolto prima della liquidazione di tutti i beni.
Concordato preventivo - Risoluzione per inadempimento anche prima della liquidazione di tutti i beni - Concordato con cessione dei beni e concordato liquidatorio.
“…l’indirizzo giurisprudenziale confermato anche in sede di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. 1), sentenza n. 7942 del 31/03/2010, che riprende le motivazioni già rassegnate nella precedente sentenza n. 709/1993), ammette che il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori possa essere risolto per inadempimento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice in merito, le somme ricavabili dalla vendita dei beni si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografi e, integralmente, i privilegiati (v. anche Trib. Genova 16 giugno 2014, in www.ilcaso.it).
Orbene, ritiene il Collegio che detto principio possa estendersi anche al concordato preventivo liquidatorio, attesa la medesimezza della ratio che individua la funzione di tale procedura concorsuale minore nel soddisfacimento non irrisorio dei creditori chirografi, di talché, se emerge l’impossibilità di addivenire a detta soddisfazione anche prima del termine fissato per l’esecuzione del piano, nulla osta alla possibilità di pronunciare la risoluzione per inadempimento.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano, 03 July 2018.
Tuesday 24 July 2018
Il fallito tornato 'in bonis' non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore.
Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Transazione conclusa dal curatore - Legittimazione del fallito, tornato “in bonis”, a domandarne l’annullamento o la risoluzione - Esclusione - Fondamento - Tutela risarcitoria del fallito - Sussistenza.
Il fallito tornato "in bonis" non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore, essendogli precluso, in virtù del principio di intangibilità dei riparti dell'attivo, di rimettere in discussione, con effetti reali, le attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della procedura, ma può esperire la tutela risarcitoria ove ritenga di essere stato danneggiato dall'attività dell'organo fallimentare. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 19 June 2018, n. 16132.
Wednesday 04 July 2018
Fallimento: effetti dell’ammissione al passivo e della sua esecutività nel caso di forme atipiche di cessione del credito.
Cessione del credito - Fallimento del cedente - Ammissione al passivo del cessionario per il credito ceduto - Dichiarazione di esecutività dello stato passivo - Possibilità di escutere successivamente il debitore ceduto - Esclusione.
In caso di cessione di un credito nella quale sia previsto che il cessionario possa discrezionalmente agire, alla scadenza del pagamento, sia verso il debitore ceduto sia verso l’originario creditore cedente (senza quindi necessariamente dover prima escutere il ceduto), in caso di successivo fallimento del cedente, l’avvenuta ammissione al passivo del cessionario per il relativo credito e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo impediscono al cessionario medesimo di escutere successivamente il ceduto in quanto, altrimenti, si avrebbe una duplicazione della medesima pretesa creditoria. (Francesco Agostinelli) (riproduzione riservata)
Appello Firenze, 11 June 2018.
Saturday 14 July 2018
Dovere del curatore di attendere con la massima celerità all'inventario e alla liquidazione dell’attivo.
Fallimento – Obblighi del curatore – Violazione del dovere di speditezza – Negligenza – Sussistenza.
Posto che il curatore fallimentare deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 38, comma 1, l. fall.), la violazione del dovere di speditezza, desumibile dagli artt. 87 e 104-ter l. fall., non può che essere qualificato come condotta illecita e negligente.
L’attività di inventario è rimessa integralmente alla responsabilità del curatore, il quale deve attenersi, nel suo svolgimento, al canone della massima celerità, assumendo ogni iniziativa utile o necessaria a tal fine. (Giulia Rebecca Giuliani) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 06 June 2018.
Wednesday 25 July 2018
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti.
Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni - Accordo generale per l'impiego della cessione come mezzo di pagamento - Eventuale sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore. (Fattispecie in materia di somministrazione). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 31 May 2018, n. 14002.
Friday 29 June 2018
Il curatore non può sciogliersi dal preliminare se il promissario acquirente abbia trascritto prima del fallimento.
Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo - Sussistenza - Fondamento.
Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente, se quest'ultimo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e successivamente anche la sentenza di accoglimento della stessa, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., detta trascrizione prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 May 2018, n. 13687.
Friday 06 July 2018
Fallimento del datore di lavoro ed effetti sul rapporto di lavoro.
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 May 2018, n. 13693.
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