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Friday 21 October 2016
Maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita.
Donne legate da un rapporto di coppia - Procedura di maternità assistita - Gravidanza a seguito di donazione di ovocita dalla propria partner - Assimilabilità alla fecondazione eterologa - Ragioni e distinzioni
Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Iscrizione nei registri dello stato civile - Violazione dell'ordine pubblico - Esclusione.
La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne. (massima ufficiale)
Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l’ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all’estero. (massima ufficiale)
Cassazione civile, 30 September 2016, n. 19599.
Thursday 08 September 2016
Matrimonio straniero in forma telematica.
Matrimonio contratto con cittadino straniero per forma telematica – Compatibilità con l’ordine pubblico interno – Sussistenza.
E’ compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 25 July 2016, n. 15343.
Tuesday 18 October 2016
Matrimonio in forma telematica senza la contestuale presenza dei nubendi.
Matrimonio - Contratto con cittadino straniero per via telematica - Compatibilità con l'ordine pubblico interno - Sussistenza.
E' compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi. (massima ufficiale)
Cassazione civile, 25 July 2016, n. 15343.
Wednesday 07 September 2016
Sulla modifica delle condizioni di divorzio.
Modifica delle condizioni di divorzio - Presupposti .
Nello schema prefigurato dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio non si configura come una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi, ma rappresenta il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali, che, pur non essendo sovrapponibile a quella emergente dalla sentenza di divorzio, in quanto condizionata dall'intervenuto mutamento dello stato di fatto, presuppone anch'essa il raffronto tra le rispettive risorse patrimoniali e reddituali: tale comparazione risulta infatti indispensabile alfine di stabilire se i mezzi di cui può disporre il richiedente siano divenuti insufficienti ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza del matrimonio, o che avrebbe potuto ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, ovvero se le risorse dell'obbligato gli consentano di continuare a versare il contributo precedentemente stabilito. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 19 July 2016, n. 14734.
Wednesday 27 July 2016
Dichiarazione congiunta dei redditi e successiva separazione.
Dichiarazione dei redditi congiunta – Successiva separazione dei coniugi – Persistenza del vincolo di solidarietà – Sussiste.
Ai sensi dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998), dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (tra altre, Cass. nn. 4863 del 2002, 2021 del 2003, 19896 del 2006, 23553 del 2015). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 July 2016, n. 13733.
Friday 21 October 2016
Azione di disconoscimento di paternità e decorrenza del termine annuale di decadenza.
Azione di disconoscimento di paternità - Termine annuale di decadenza - Onere della prova a carico del ricorrente - Principio di non contestazione - Utilizzabilità - Decadenza - Rilievo ufficioso - Ammissibilità.
Al fine di provare la mancata decorrenza del termine annuale di decadenza dall’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità, il ricorrente può avvalersi anche della mancata contestazione del momento della conoscenza dell’adulterio, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di rilevare d’ufficio l’eventuale decadenza altrimenti risultante “ex actis”. (massima ufficiale)
Cassazione civile, 30 June 2016, n. 13436.
Friday 01 July 2016
Adozione coparentale (stepchild adoption).
Cd. Stepchild adoption – Legittimità – Sussiste.
L’art. 44 lett. d) della l. n. 184/1983, là dove prevede l’adozione del minore in casi particolari, in presenza della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, va interpretato alla luce del quadro costituzionale e convenzionale ed in particolare dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine al best interest del minore. La tesi per la quale, anche nell’ipotesi di cui alla lett. d) cit., l’adozione sarebbe comunque subordinata alla preventiva declaratoria dello stato di abbandono “condurrebbe sempre ad escludere che l’adozione possa conseguire ad una relazione già instaurata e consolidata con il minore, essendo tale condizione relazionale contrastante con l’accertamento di una situazione di abbandono”, così come configurata dall’art. 8 della l. n. 184/1983. Solo l’adozione “legittimante” postula la situazione di abbandono del minore, non invece quella “non legittimante” (in casi particolari). Si conferma l’interpretazione dell’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” nel senso che «deve ritenersi sufficiente l’impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non solo quella “di fatto”, derivante da una situazione di abbandono in senso tecnico-giuridico». Poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d) possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame de requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57 primo comma n. 2) non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner. E’ dunque legittima quella che, mutuando un’espressione anglofona, è stata definita stepchild adoption anche in favore del compagno dello stesso sesso del genitore biologico del minore. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 June 2016, n. 12962.
Thursday 14 July 2016
Figli maggiorenni: a 30 anni, si presume che la mancanza di indipendenza economica sia colposa.
Mantenimento dei figli maggiorenni – Raggiungimento di una età che, in genere, determina conseguimento dell’indipendenza economica – Valutazione dell’età in via presuntiva – Sussiste.
La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L’avanzare dell’età concorre a conformare l’onere della prova gravante sull’obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un’autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell’autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all’interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d’iniziativa e d’impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 22 June 2016, n. 12952.
Friday 15 July 2016
Figli maggiorenni: se la spesa è nel loro interesse e compatibile con le condizioni economiche dei genitori, va sostenuta sia da padre che madre.
Mantenimento dei figli maggiorenni – Concorso alle spese straordinarie – Diritto del genitore anticipatario al rimborso – Dissenso dell’altro genitore – Obbligo del rimborso – Sussiste – Condizioni: rispondenza della spesa all’interesse del figlio e compatibilità della spesa con le condizioni economiche dei genitori.
Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 10 June 2016, n. 12013.
Tuesday 14 June 2016
Procedimento di adottabilità: al minore va garantita l’assistenza tecnica in giudizio.
Procedimento di adottabilità – Assistenza legale del minore – Necessità – Sussiste.
In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come novellati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d’interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. La nomina di un curatore speciale è necessaria qualora non sia stato nominato un tutore o questi non esista ancora al momento dell’apertura del procedimento, ovvero, come si diceva, nel caso in cui sussista d’interessi, anche solo potenziale, tra il minore ed il suo rappresentante legale. Tale conflitto è ravvisabile in re ipsa nel rapporto con i genitori, portatori di un interesse personale ad un esito della lite che può essere diverso da quello vantaggioso per il minore, mentre nel caso in cui a quest’ultimo sia stato nominato un tutore il conflitto dev’essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete, in mancanza delle quali il tutore non solo è contraddittore necessario, ma ha una legittimazione autonoma e non condizionata, che può liberamente esercitare in relazione alla valutazione degli interessi del minore. Dal coordinamento delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 4 e 10 comma 2 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni emerge non solo la volontà del legislatore di considerare necessaria la partecipazione al procedimento del minore e dei genitori, ovvero in mancanza, degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano con il minore rapporti significativi, ma anche quella di garantire loro una assistenza legale finalizzata all’esplicazione di una effettiva difesa nel processo. Se l’art. 10 prevede che all’atto dell’apertura del procedimento genitori del minore siano avvertiti e invitati a nominare un difensore, nonché informati della nomina di un difensore di ufficio nel caso non vi provvedano, non può logicamente ritenersi che una tutela inferiore possa essere accordata alla partecipazione del minore al procedimento di cui è la parte principale, in ragione della mancata previsione di un tale invito al tutore già nominato o nominato contestualmente all’apertura del procedimento. Pur potendosi considerare implicito un tale avviso nella nomina del tutore, legata all’apertura del procedimento, non può non ritenersi infatti una conseguenza logica del diritto all’assistenza legale del minore, che la mancata nomina di un difensore da parte del tutore, che non abbia la qualità per stare in giudizio personalmente (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 15363 del 22 luglio 2015), comporta necessariamente la nomina di un difensore d’ufficio ovvero la nomina di un curatore speciale che, se non abilitato a stare in giudizio personalmente, dovrà provvedere alla nomina. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 08 June 2016, n. 11782.
Wednesday 01 June 2016
Ascolto del minore: si indirettamente, con specifica delega a soggetti esperti.
Audizione del minore – Ascolto cd. indiretto – Ammissibilità – Sussiste .
Il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino; in ogni caso, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11687). (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 12 May 2016, n. 9780.
Wednesday 27 April 2016
Divorzio e separazione dei coniugi: l'ipoteca prevale sulla assegnazione della casa familiare.
Scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi - Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza - Ipoteca iscritta in data anteriore - Prevalenza.
L'art. 155 quater cod. civ., laddove prevede che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibill e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643» va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 20 April 2016, n. 7776.
Wednesday 02 March 2016
Cessazione dell'obbligo alimentare a favore del genitore indegno in assenza di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Famiglia - Obbligo del figlio di versare gli alimenti al genitore - Previsione che l'adempimento non è dovuto al genitore nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - Conseguente impossibilità per il giudice di valutare, nel caso concreto, la cessazione dell'obbligo alimentare a favore del genitore "indegno" in assenza di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale .
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Nella materia degli alimenti sono possibili diversi tipi di intervento, quanto alla individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti della auspicata declaratoria “postuma” di decadenza (ora per allora) dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, al fine della esclusione dell’obbligo alimentare di quest’ultimo nei confronti del genitore, con la conseguenza, che la scelta tra tali eventuali interventi (peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà) resta, comunque, riservata alla discrezionalità del legislatore. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 17 February 2016, n. 34.
Friday 04 March 2016
Revirement della Cassazione in tema di tassazione dei trasferimenti immobiliari occasionati da vicende di separazione e divorzio.
Trasferimenti immobiliari – Separazione/ Divorzio – Benefici fiscali previsti dall’art. 19 legge n. 74 del 1987.
Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. In tale contesto non si può più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
(contra: Corte, Cass. civ. sez. V 3 dicembre 2001, n. 15231)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 February 2016, n. 3110.
Tuesday 15 March 2016
Giurisdizione: separazione e figli.
Responsabilità genitoriale – Obbligazioni alimentari – Controversia in materia di rapporti coniugali – Giudizio di separazione / divorzio – Riparto della giurisdizione.
Il giudice della separazione giudiziale non ha giurisdizione sulle condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento dei figli ove questi siano residenti in altro Stato Membro. Con ordinanza del 16 luglio 2015 la Corte di giustizia ha così deciso: «l'articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un'azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 3, lettera d), di tale regolamento». Si deve dunque concludere dichiarando la giurisdizione dello Stato di residenza dei fanciulli, sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori. Tale domanda risulta infatti accessoria alla controversia relativa alla responsabilità genitoriale, anziché alla controversia relativa alla separazione giudiziale dei coniugi. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 05 February 2016, n. 2276.
Friday 05 February 2016
Divorzio e rilevanza di una occupazione de facto.
Giudizio di divorzio – Valutazione delle capacità patrimoniali – Godimento di un immobile – Sussiste – Occupazione de facto – Rilevanza – Esclusione.
In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione; tuttavia, se l’immobile risulta occupato de facto, la valutazione di una tale utilità fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell’immobile da parte del suo proprietario una dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 11 January 2016, n. 223.
Wednesday 02 March 2016
Competenza del giudice civile per regolare i rapporti tra padre e figli, in presenza di misura cautelare penale.
Misura cautelare penale – Applicata a persona con figli – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal coniuge e dai figli – Diritto a frequentare i figli – Competenza del giudice civile a regolare i rapporti – Sussiste.
L’art. 282 ter c.p.p., comma 2, prevede che il divieto di avvicinamento possa essere imposto anche in riferimento a prossimi congiunti della persona offesa od a persone con questa conviventi, o, comunque, legati da relazione affettiva, qualora sussistano "ulteriori esigenze di cautela" ravvisabili anche nei loro confronti: va, però, rimarcato che tale misura – ove applicata nei confronti di un genitore - non è volta ad impedire il diritto di visita/frequentazione genitore-figlio, bensì ad impedire che l'indagato possa reiterare la condotta recandosi presso i luoghi frequentati dalla parte offesa, sicchè ove lo stesso intenda incontrare il minore anche in forma protetta ed al limite anche tramite servizi sociali, dovrà rivolgere apposita istanza in sede civile per la diversa regolamentazione del diritto di visita ed incontro. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 17 November 2015, n. 45686.
Tuesday 12 January 2016
Matrimonio di due stranieri: legge regolatrice del diritto della moglie al cognome maritale.
Diritti della Persona – Diritto al Nome – Conservazione del cognome del marito a seguito di Divorzio – Cittadini stranieri – Legge Applicabile (Conv. Monaco, 5 settembre 1980).
Nel caso di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto all’estero da due cittadini stranieri, il diritto della moglie di utilizzare l’esclusivo cognome del marito - acquisito, con il consenso di quest’ultimo, al momento dell’assunzione del vincolo - va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la l. n. 950 del 1984, per la quale i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 13 November 2015, n. 23291.
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